I principali reati penali che può commettere un Oss
L’Operatore socio sanitario, durante lo svolgimento della sua attività professionale, può incappare in spiacevoli conseguenze legali dovute alla non osservanza di alcune importanti leggi previste dal nostro codice penale.
Qualche mese fa ho scritto un articolo in cui elencavo i principali rischi cui va incontro un Oss. In particolare, quella pubblicazione faceva riferimento ai rischi intrinseci di questa bellissima professione, come quello biologico, chimico, sollevamento carichi e burnout. Se ti interessa consultare integralmente quell’articolo ti basta cliccare qui. Oggi invece voglio porre al centro della tua attenzione un altro argomento, sempre legato ai rischi connessi alle professioni sanitarie. In particolare parlerò dei principali reati penali che, malauguratamente, può commettere un Operatore socio sanitario. Prima di cominciare, però, faccio la solita doverosa premessa. Non sono un laureato in Legge, pertanto, alcuni reati connessi all’attività sanitaria potrebbero non comparire su questo articolo, fondato principalmente su una ricerca di fatti di cronaca inerenti a tale tema.
Indice
1 L’omicidio colposo
Qualche anno fa, a Parma, una paziente di 88 anni morì a causa di alcune ustioni gravi riportate a seguito di una doccia bollente. In quell’occasione fu accusata di omicidio colposo l’operatrice che fece la doccia all’anziana, in quanto secondo l’accusa era responsabile del decesso della signora. Questo appena citato chiaramente è solo uno dei tanti episodi di cronaca in cui viene accusato un Operatore socio sanitario. L’omicidio colposo è senza dubbio il reato più grave commesso accidentalmente in ambito socio-sanitario e consiste principalmente in un’azione non intenzionale dalla quale ne scaturisce la perdita della vita di un paziente. In Italia l’omicidio colposo è previsto dall’art. 589 del codice penale ed è punito con una reclusione che va dai sei mesi ai cinque anni. In un contesto sanitario, può essere accusato di omicidio colposo, per esempio, un operatore che, durante le operazioni di mobilizzazione, fa cadere involontariamente per terra un paziente, causandone la morte. In ogni caso, il giudice valuterà la sussistenza di eventuali corresponsabilità della struttura sanitaria e di tutto il personale (medici, infermieri, responsabili).
2 Lesioni personali colpose
Altra spiacevole conseguenza penale in cui può incappare un Oss è quella di subire un’accusa, o peggio una condanna, per lesioni personali colpose. Tornando all’esempio di prima, e cioè la caduta accidentale del paziente, si può ipotizzare tale reato nel caso in cui la parte lesa, a seguito di tale episodio, riporti delle lesioni più o meno gravi. Il codice penale, all’articolo 590, punisce chi commette lesioni personali colpose con una pena che varia in base alla gravità delle conseguenze riportate sul malcapitato. Le lesioni si distinguono infatti in lievissime (guaribili in meno di 20 giorni), lievi (tra i 21 e i 40 giorni), gravi (superiore ai 40 giorni) e gravissime (quando ne deriva un danno irreversibile). A seconda dei casi, il codice penale prevede una condanna per lesioni colpose che va dai tre mesi ai due anni di reclusione.
3 L’esercizio abusivo della professione
È forse il reato più facilmente contestabile ad un Operatore socio sanitario. Tante volte, anche in questo sito, si è ribadita l’importanza che l’Oss, durante lo svolgimento del proprio lavoro, si limiti ad eseguire attività e competenze tipiche della professione, che sono elencate negli allegati A e B dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001. A volte per superficialità, altre per imposizione da parte di datori di lavoro senza scrupoli, può accadere che l’Oss somministri ad un paziente una terapia farmacologica non solo per via orale ma anche intramuscolare e sottocutanea, effettui una medicazione o addirittura sostituisca un catetere. Queste sono tutte competenze tipiche dell’Infermiere e non dell’Operatore socio sanitario. Il rischio in questo caso per l’operatore è quello di subire una denuncia per esercizio abusivo della professione medica ed infermieristica. Tale norma è disciplinata dall’art. 348 del codice penale e punisce i trasgressori con una pena che va da sei mesi ai tre anni di reclusione, oltre ad un multa che va dai 10.000 ai 50.000 euro. Su questo argomento, un po’ di tempo fa ho scritto un articolo che forse può interessarti dal titolo “Le non competenze dell’Oss: i limiti dell’Operatore Socio-Sanitario”.
4 Il reato omissivo
Altro grave reato penale che può portare in tribunale un Oss è la condotta omissiva che può manifestarsi in determinate circostanze lavorative. Esistono diversi esempi per cui è ipotizzabile questo tipo di reato. Il primo che mi viene in mente è la mancata segnalazione all’infermiere della comparsa di lesioni da decubito (anche di primo stadio) sul corpo di un paziente. L’Operatore socio-sanitario è il più delle volte il primo ad accorgersi dell’insorgenza di ulcere da pressione. Ciò avviene principalmente durante le procedure di igiene del degente, competenza esercitata dall’Oss. La mancata segnalazione può determinare, per omissione, il peggioramento dello stato di salute del paziente. Così, sempre per omissione, una lesione lieve (al primo stadio) può degenerare, nel giro di pochi giorni in un’ulcera che interessa gli stadi più avanzati (terzo e addirittura quarto). Se il giudice dovesse riconoscere l’esistenza di una relazione tra l’omissione e il danno, l’Oss può essere considerato responsabile e pertanto dovrà rispondere dei reati di omissione colposa e lesioni personali colpose. Chiaramente, il giudice valuterà eventuali corresponsabilità dell’infermiere e di tutto il personale sanitario, ma anche della struttura sanitaria chiamata al risarcimento danni nei confronti del paziente. Può essere considerata condotta “omissiva” anche l’inosservanza di alcune linee guida preventive (protocolli e procedure) che devono essere conformi a quanto stabilito dalla legge Gelli (24/2017). Nel caso delle lesioni da decubito, la mancata mobilizzazione del paziente per evitare l’insorgenza di lesioni da pressione (mansione tipica dell’Oss) può configurarsi come reato omissivo o rifiuto di atti d’ufficio.
5 Il sequestro di persona
Il sequestro di persona in ambito sanitario è strettamente connesso al tema della contenzione fisica e all’uso arbitrario di alcuni strumenti di sicurezza: letti con sponde, polsiere, cinte addominali. Generalmente questi dispositivi vengono utilizzati per garantire un certo di livello di sicurezza e ridurre al minimo il rischio di una caduta accidentale del paziente. Se, al contrario, vengono utilizzati contro la volontà del paziente e per limitare la libertà di movimento dello stesso, sono da considerare una forma di contenzione fisica, e dunque perseguibili dalla legge. L’operatore che, senza alcuna autorizzazione, alza (anche in buona fede) le sponde di contenzione di un letto di un paziente, può andare incontro a spiacevoli conseguenza penali. Stando al nostro codice penale, infatti, la contenzione fisica usata in modo improprio si configura come reato di sequestro di persona (art.605 c.p.) e di violenza privata (art. 610 c.p.), se ciò avviene con “violenza e minaccia”. Ricordiamo infatti che l’adozione di queste misure sono subordinate ad una prescrizione medica e al consenso del paziente (se capace di intendere e di volere) o della famiglia dello stesso. In Italia il reato di sequestro di persona è punibile con una reclusione che va dai sei mesi agli otto anni.
6 Violazione del segreto professionale
La divulgazione ingiustificata di dati sensibili in ambito sanitario può configurarsi come rilevazione del segreto professionale (art.622 c.p.), reato punibile con la reclusione fino ad un anno e con una multa fino a 516 euro. Un Operatore socio sanitario non è un medico, né un infermiere, ma inevitabilmente per motivi professionali conosce lo stato di salute dei pazienti, è a stretto contatto con cartelle cliniche e documentazione sanitaria riservata. La rilevazione e la diffusione di questi dati può essere dunque pagata a caro prezzo anche dagli Oss.
7 Altri reati: truffa e falso
L’alterazione di un curriculum vitae, la dichiarazione di titoli mai conseguiti e di esperienze di lavoro mai espletate, l’attestazione di voti di diploma o laurea più alti da quelli effettivamente raggiunti. Sono tutti comportamenti che possono avere delle gravi conseguenze sul piano legale. Il reato di truffa è sancito dall’articolo 640 del codice penale, secondo il quale “chiunque, con artifizi e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.” In ambito privato, l’operatore non solo rischia il licenziamento per giusta causa ma anche la restituzione di tutti gli stipendi acquisiti indebitamente. Nel settore pubblico (si pensi ad esempio all’alterazione di documenti in vista di un concorso pubblico) il reato principalmente imputabile è la dichiarazione di falso (art.495 c.p.), punito con la reclusione da uno a sei anni.
Buonasera un oss puo esseguire un clisma dentro un rsa in Lombardia soto che condizione si puo fare si lo dispone la direzione come mansionario o rimane compito del infermiere ….grazie